HomePignoramento presso terzi di Carlo Pandolfini
Il pignoramento consiste in un atto scritto che l'ufficiale giudiziario pone in essere su istanza del creditore e previa esibizione da parte dello stesso del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati. Si parla di "pignoramento presso terzi" quando l’espropriazione abbia ad oggetto crediti del debitore verso terzi ovvero cose del debitore in possesso di terzi (art. 543, comma 1°, c.p.c.). Alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi la filiale deve immediatamente verificare i rapporti che il cliente intrattiene presso la stessa e, in via cautelativa, apporre un divieto di movimentazione.
Successivamente si dovrà inoltrare l'atto di pignoramento (anticipandolo via fax/mail) all'ufficio preposto che provvederà, dopo le opportune verifiche, a fornire alla filiale le dovute indicazioni e predisporre la dichiarazione del terzo.
La dichiarazione del terzo ha la funzione di accertare l’esistenza del credito o del bene presso il terzo, elemento necessario per il perfezionamento del pignoramento presso terzi.
L’atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all’espropriazione.
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