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Prestiti tra privati di Carlo Pandolfini

 

 

Da un punto di vista civilistico non vi sarebbero particolari preclusioni ad eventuali contratti di prestito tra privati, sia a titolo gratuito che non (articolo 1813 e seguenti c.c.). 

Con riferimento alla forma del contratto, anche se non obbligatoria, sarebbe sempre consigliabile la forma scritta (ai fini non della nullità dell’atto ma di prova). 

È inoltre consigliabile la formazione del contratto mediante «corrispondenza» per evitare l’obbligo di registrazione.

 

È importante che l’attività di prestito in questione rappresenti un evento sporadico e non continuativo/professionale, altrimenti potrebbe configurarsi come attività di intermediazione creditizia su cui esiste una precisa riserva di Legge per il sistema bancario.

 

  


 

 
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