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Estinzione credito di firma a mezzo restituzione originale di Carlo Pandolfini
La restituzione dell’originale della garanzia è un’ipotesi di remissione del debito per comportamento concludente (cfr. art. 1237 c.c. restituzione volontaria del titolo).
Conseguentemente la liberazione dall'impegno, oltre che per le altre cause di estinzione previste dall'atto di fidejussione, si può ottenere anche con la restituzione dell'originale della lettera ("restituzione spontanea" ai sensi dell'art. 1237 C.C.).
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La restituzione del predetto titolo può essere effettuata tanto dal creditore (beneficiario) quanto dal debitore (soggetto nel cui interesse la garanzia era stata prestata).
In quest’ultimo caso il garante può, nel caso i cui lo ritenesse opportuno, comunicare al creditore di aver ricevuto l’originale della garanzia e dichiararsi libero dall’impegno in essa specificato.
La restituzione deve avvenire dal beneficiario al garante? Cosa capita se l'originale era nella mani del debitore ed è stato quest'ultimo a restituirla?