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La data certa di Carlo Pandolfini

 

 

... sull'immobile passato di proprietà per donazione la banca non ama fare mutui... se il richiedente un finanziamento è coniugato in regime di comunione dei beni la banca tende a cointestare il prestito o raccogliere la fidejussione del coniuge... nel perfezionamento di un finanziamento assistito da una garanzia personale o reale è importante rispettare la contestualità... il pegno su fidi promiscui è da evitare...
 
Nello svolgimento delle nostre mansioni siamo tenuti a rispettare quanto disposto dalla normativa interna che riflette, tra l'altro, le disposizioni legislative del nostro ordinamento giuridico. E' quindi importante conoscere quello che dobbiamo fare ma, per affrontare con serenità il nostro mestiere ed avere la consapevolezza di ciò che facciamo, è importante sapere perché le normative interne prevedono certi accorgimenti.
 
Un adempimento che si presenta spesso nelle nostre attività quotidiane, con particolare riferimento all'attività di erogazione del credito, è  il ricorso alla data certa, ovvero alla certificazione dell’esistenza di un documento in una determinata data richiedendo ad un ufficio postale l'apposizione del timbro sul documento avente corpo unico.
In questo modo si ottiene la certezza dell’esistenza di quel documento a quella data.
  
In pratica è come richiedere una spedizione senza però far effettivamente viaggiare il documento, che infatti viene immediatamente restituito al mittente dall’ufficio postale.
 
Il motivo della data certa risiede nell'esigenza di fornire certezza della data in cui è stato stipulato un atto. Essa deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, rendendo così la scrittura opponibile nei confronti dei terzi.
  
A tal proposito di seguito si riporta l'art. 2704 del codice civile:
 
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data di scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
 
 
Naturalmente la registrazione della scrittura presso un ufficio pubblico (di norma si procede alla registrazione presso qualsiasi ufficio dell’Agenzie delle Entrate presente sul territorio dello Stato) o il perfezionamento mediante atto pubblico a cui sono sottoposti certi contratti bancari, sono strumenti di per sé già idonei ad attestare l'esistenza dell'atto e attribuire ad esso data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
 
  
 
Per capire l'importanza dell'argomento e le ragioni per cui si fa ricorso alla data certa si ipotizzi un conflitto tra differenti soggetti garantiti tutti dal medesimo bene: strumento dirimente sarà quello della data che, resa certa, renderà opponibile la garanzia a chi ha acquisito una confliggente garanzia posteriore e pertanto inefficace.
 
In genere, in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di dimostrare che il contratto è stato stipulato prima dell’eventuale fallimento del debitore medesimo, la certezza di collocazione temporale offerta dalla data certa è di fondamentale importanza.
Qualora lo scoperto di conto corrente bancario dell'imprenditore fallito venga ripianato, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, tramite un versamento effettuato sul conto stesso da un terzo, tale versamento si sottrae alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ove risulti adempimento di un'obbligazione di garanzia del terzo nei confronti della banca creditrice risultante da scrittura privata che presenti data certa a norma dell'art. 2704 del codice civile.
 
 
Un caso in cui è richiesta la data certa è quello del credito garantito da pegno, ove la data certa è richiesta per dare certezza giuridica dell'esistenza (e della collocazione temporale) della prelazione. A questo proposito si riporta l'art. 2787 del codice civile:
 
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.
 
 
 ***
 
Il documento su cui abbiamo la necessità di attribuire la "data certa" deve essere composto da un unico foglio. Sul documento deve essere apposta la dicitura "Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa", con data e firma. Il documento, già affrancato o da affrancare  utilizzando francobolli in base alle tariffe vigenti di posta prioritaria, potrà essere consegnato presso qualsiasi Ufficio Postale.
 
Nel caso in cui il documento fosse composto da più fogli le pagine dovranno essere spillate nonché timbrate e firmate nella congiunzione della spillatura. Sulla prima pagina del documento si deve apporre la dicitura "Documento unico formato da n. xxx pagine. Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa", con data e firma.
E' importante, in caso di contestazioni, poter dimostrare che i singoli fogli fanno parte del medesimo contratto.
 
Il documento deve essere uno scritto originale e non una copia fotostatica.
 
E' preferibile raccogliere la firma del cliente su tutte le pagine del contratto.
 
In caso di contratti formalizzati per scambio di corrispondenza (come nella generalità dei casi avviene per le aperture di credito), è fondamentale che la data certa venga apposta sulla corrispondenza di accettazione.
 
***
 
Quindi il "rito" della data certa serve per attribuire la certezza dell’esistenza di quel documento a quella data.
 
 
Un contratto munito di data certa, oltre a rappresentare la prova fondamentale per poter pretendere l’adempimento delle obbligazioni oggetto dell’atto, permette di opporre il diritto (o meglio il momento perfezionativo del diritto) contenuto nel contratto nei confronti dei terzi.

 

 

Commenti  

 
+2 #3 ing. Scalabrino 2017-12-27 15:22
Si puo' anche utilizzare Certifydoc, che e' un servizio web di data certa per documenti che non siano solo PDF, funziona per tutti i tipi di documenti, anche misti nella stessa certificazione, tutto in tempo reale. https://www.certifydoc.eu
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+4 #2 Avv. Carli 2017-07-02 21:00
Da Aprile 2017, Poste Italiane hanno improvvisamente dismesso il servizio di Data Certa presso gli uffici postali e da quel momento mi affido al portale web letterasenzabus ta.com per apporre data certa ai miei documenti direttamente online e in pochi secondi. Ecco il link se qualcuno fosse interessato: https://www.letterasenzabus ta.com/data_certa_online_2016.html
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+3 #1 avvocato 2015-11-17 12:11
la data certa la conferisce solo il Notaio e al suo repertorio. Il timbro postale (a differenza di un sigillo notarile) è facilmente imitabile ed impersonale (nessuno saprà mai chi l'ha apposto sopratutto a distanza di anni) ... faccio l'avvocato e di scrittura private aventi data certa fasulla ne ho viste centinaia nei tribunali ... è uno strumento assolutamente inidoneo e consigliarlo è semplicemente ridicolo
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