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Apertura di conto corrente su richiesta dell'amministratore di sostegno di Carlo Pandolfini

 

 

Si richiedono informazioni per l’apertura di un conto corrente con amministrazione di sostegno.

 

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L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. La legge è rivolta in particolare a tutti coloro i quali, per effetto di una menomazione sia fisica che psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

Il legislatore ha previsto una procedura più semplificata e veloce rispetto a quella prevista per l’interdizione ed inabilitazione, ed ha dato al Giudice ampia facoltà di scelta nell’attribuire i poteri all’amministratore di sostegno, per individuare i quali occorrerà pertanto verificare caso per caso il tenore del provvedimento di nomina.

Ciò comporta che l’amministratore di sostegno può compiere esclusivamente le operazioni bancarie indicate nel provvedimento.

Ogni altro tipo di operatività sui rapporti bancari, al di fuori da quanto espressamente previsto del provvedimento de quo, rimane vincolata ad autorizzazione del Giudice Tutelare.

 

Il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno può essere presentato dal beneficiario (persona interessata - anche se incapace), dai familiari entro il 4° grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il 2° grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal Pubblico Ministero, dal Tutore o Curatore e deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (fac simile ricorso) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata.

La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere temporaneo o indeterminato.

 

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

 

L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

 

I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo agli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e agli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere: 

1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno; 

2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato; 

3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 

4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 

5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 

6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 

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Per poter aprire un conto corrente a persona “amministrata”, è necessario che ci sia l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

  

Pertanto, l’amministratore di sostegno deve presentare al giudice tutelare un’istanza per essere autorizzato all’apertura del rapporto e alla gestione del conto. Una volta che vi sarà presentata l’autorizzazione del magistrato, potrete provvedere all’apertura del conto vincolato intestato all’amministrato e collegato all’amministratore di sostegno (conto con vincolo pupillare – anche se l’istituto trattato ha una forza minore).

 

Solo l’amministratore potrà operare sul predetto conto giacché vincolato.

 

L’amministratore opererà sul conto in oggetto in forza di provvedimento del Giudice e non in forza di delega (che non dovrà essere rilasciata).

 

Se nel provvedimento di autorizzazione all’apertura del conto corrente non sono indicati i limiti entro cui l’amministratore possa operare (es. importo massimo prelevabile, modalità di prelevamento ecc.) sarebbe opportuno invitare l’amministratore a proporre un’ istanza in tal senso.

 

L’amministratore di sostegno dovrà sottoscrivere la documentazione bancaria con la dicitura “in qualità di Amministratore di Sostegno come da provvedimento del Tribunale di….di data….NRG n. ……”.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
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