Il fatto illecito di Carlo Pandolfini
Secondo l’articolo 2043 del c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. L’articolo 2043 costituisce il cardine della responsabilità extracontrattuale, cioè della responsabilità che scaturisce dalla violazione del principio generale del neminem laedere. L’obbligo del risarcimento del danno, in passato, era visto in un’ottica sanzionatoria. Lo Stato puniva l’autore del fatto foriero del danno ingiusto, prevedendo nei suoi confronti il sorgere dell’obbligo di risarcimento del danno. In questi ultimi tempi, invece, l’obbligo del risarcimento del danno è visto in un’ottica riparatoria. Il risarcimento del danno non è tanto una sanzione nei confronti dell’autore del fatto, quanto lo strumento che permette di riparare il danno ingiusto. Questo mutamento di angolo di visuale ha ridimensionato, conseguenzialmente, il ruolo della colpa. Il codice civile, pertanto, accanto alla figura della responsabilità per colpa ha previsto ipotesi di responsabilità a carico di colui che non ha commesso materialmente il fatto o lo ha commesso senza colpa e senza dolo, si parla in queste ipotesi di responsabilità oggettiva. L’illecito civile è fonte di responsabilità, ovvero dell’obbligo di risarcire il danno cagionato. Esso può verificarsi in due ordini di casi: l’illecito contrattuale (art. 1218) che si verifica in caso di inadempimento dell’obbligazione ed è fonte di responsabilità contrattuale; l’illecito extracontrattuale (art. 2043) che riguarda qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto ed è fonte di responsabilità extracontrattuale. Affinché si concretizzi la conseguenza giuridica consistente nell’obbligo di risarcire il danno deve essere accertato che il fatto dannoso sia stato commesso con dolo o colpa (requisito di colpevolezza); da un soggetto capace di intendere e volere (requisito della imputabilità); in modo diretto e immediato (requisito della causalità); un danno ingiusto (requisito della antigiuridicità).
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