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Capacità giuridica e capacità di agire di Carlo Pandolfini

   

 

L’articolo 1 del cc enuncia il principio per cui “la capacità giuridica si acquista con la nascita”.

La capacità giuridica è definita come l’attitudine ad essere titolare di diritti e di obblighi ovvero di rapporti giuridici.

Si parla di capacità giuridica speciale in particolari casi in cui l’ordinamento giuridico stabilisce se una persona è considerata idonea ad essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico.

Esempi di capacità giuridica speciale legati all’età sono la capacità giuridica al rapporto di lavoro, che si acquista a 15 anni; il matrimonio con autorizzazione del tribunale e il riconoscimento del proprio figlio naturale a 16 anni.

La prova della nascita, momento in cui si acquista la capacità giuridica, viene fatta coincidere tradizionalmente con la prova dell’autonoma respirazione.

La personalità giuridica cessa di esistere al momento della morte, viene identificata con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (cosiddetta morte cerebrale).

L’articolo  2 del cc disciplina la capacità di agire, cioè l’attitudine a compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l’agente.

Capacità giuridica →  soggetto di diritto.

Capacità di agire  →  soggetto di attività giuridica.

La capacità d’agire si acquista, per la generalità degli atti, al compimento del 18° anno di età (maggiore età).

L’atto compiuto da persona che non ha la capacità di agire non è privo di rilevanza giuridica, ha una sua efficacia, non è nullo ma annullabile.

Inoltre, un atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace d’agire se questi agisce in nome altrui, in forza di una procura rilasciata da un soggetto capace.

 

 

 

 
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