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Il contratto di mandato di Carlo Pandolfini

  

 

Col contratto di mandato una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante).

L’oggetto del contratto di mandato è una prestazione di fare.

Se il mandato è con rappresentanza il mandatario è investito di una procura che lo abilita ad agire, oltre che per conto, anche in nome del mandante, e gli atti giuridici compiuti dal mandatario saranno direttamente produttivi di effetti giuridici nei confronti del mandante ( più precisamente nella sfera giuridica del mandante ).

Nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, al contrario, gli effetti ricadono esclusivamente nella sfera giuridica del mandatario e nessun rapporto si costituisce tra mandante e terzo.

Il mandato può essere speciale, se riguarda il compimento di uno o più atti specifici, oppure può essere generale, se investe la cura di tutti gli interessi del mandante o di tutti gli interessi di un dato tipo (es. l’amministrazione di un immobile) o relativi ad una data zona ( ricorda, il mandato generale comprende solo gli atti di ordinaria amministrazione, cioè quegli atti che tendono alla gestione di un bene senza intaccarne la consistenza ).

Nell’esecuzione del proprio incarico il mandatario deve adottare la diligenza del  buon padre di famiglia; tuttavia, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandato si basa sulla fiducia che il mandante nutre nei confronti del mandatario.

Pertanto:

-          il mandatario, senza autorizzazione del mandante, non può farsi sostituire da alcuno nel compimento dell’affare;

 -  il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario;

-          il mandante può in ogni momento revocare il mandato ( cioè può recedere dal contratto ). Tuttavia, se si tratta di mandato  qualificato dalle parti irrevocabile, ovvero di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario – cd in rem propriam -  o di un terzo ( il mandatario o il terzo sono creditori del mandante ), per la revoca occorre una giusta causa.

Nel caso in cui il mandato sia stato conferito da più mandanti – cd mandato collettivo – per la revoca è necessario il consenso di tutti.


 

 

 
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