L'istituto della successione per causa di morte di Carlo Pandolfini
L’istituto della successione a causa di morte disciplina la trasmissione dei diritti e delle obbligazioni del de cuius. Si estinguono alla morte della persona, in quanto strettamente personali, i diritti e gli obblighi familiari, i diritti alla personalità, l’usufrutto, l’uso e l’abitazione. Per quanto riguarda i contratti in corso di esecuzione in linea generale il contratto non si estingue ed il successore del contraente defunto subentra nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, si estinguono solo i contratti che obbligavano il defunto ad una prestazione di fare, inesigibile a carico degli eredi e i contratti che riflettevano propensioni del tutto personali del contraente defunto, che i suoi successori possono non condividere. L’insieme dei rapporti giuridici che alla morte della persona si trasmettono ai suoi successori prende il nome di patrimonio o asse ereditario. La successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La situazione giuridica che si crea al momento della morte è detta delazione o devoluzione dell’eredità, il patrimonio è destinato alla successione, ma ancora non si sa se e quali eredi accetteranno. L’eredità si devolve per legge, in questo caso si parlerà di successione legittima, che opera in mancanza di testamento, i beni ereditari andranno ai parenti secondo un ordine di successione che va dai figli-coniuge, ai parenti entro il sesto grado, oltre il quale i beni andranno allo Stato. Oppure si devolve per testamento, in questo caso si parlerà di successione testamentaria, che opera nel caso in cui l’ereditando aveva fatto testamento, l’eredità sarà devoluta alle persone indicate nel testamento. Si parla inoltre di successione necessaria quando siamo in presenza di un testamento o di altri atti di liberalità che abbiano pregiudicato i diritti riservati dalla legge ai legittimari. Essa opera nel caso in cui esiste un testamento ma determinati parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedere sono stati trascurati, oppure quando, pur non essendoci testamento, l’ereditando aveva donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti. E’ una forma di successione che pone dei limiti alla facoltà di disporre dei propri diritti con atto di liberalità, che può essere liberamente esercitata solo per la quota disponibile del proprio patrimonio, un’altra quota, detta di riserva, è invece attribuita per legge a determinati parenti, e spetta loro anche contro la volontà del defunto. Successore a titolo universale è colui al quale vanno tutti i beni dell’ereditando o una quota. Successore a titolo particolare è invece colui cui vanno, per legato contenuto nel testamento, uno o più beni determinati. L’erede ha dieci anni per accettare l’eredità, l’accettazione può essere espressa se si accetta per atto pubblico o scrittura privata, oppure tacita se l’erede si comporta di fatto come tale. L’accettazione dell’eredità può avvenire con beneficio d’inventario, in questo caso i beni del defunto non si confondono con il patrimonio dell’erede, ma resterà separato, ed i creditori del defunto ed i legatari non potranno pretendere più di quanto corrisponde al valore dell’eredità. Nella graduazione i creditori sono preferiti ai legatari. L’erede può rinunciare all’eredità e conservare per dieci anni il diritto ad accettare l’eredità, ma potrà esercitarlo soltanto se altri eredi, accettando, non abbiano già preso il suo posto. All’erede che abbia accettato l’eredità spetta, contro il possessore di tutti o di parte dei beni ereditari, l’azione di petizione, con la quale chiede l’accertamento della sua qualità di erede e, quindi, la consegna dei beni. Se gli eredi sono due o più di due tra essi si instaura una situazione di contitolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti all’eredità, i beni e i diritti reali del de cuius formano la comunione ereditaria. La divisione del patrimonio ereditario può essere divisione amichevole, fatta con il consenso di tutti i coeredi, divisione giudiziale, se i coeredi non sono d’accordo ciascuno di loro può chiederla all’autorità giudiziaria, oppure divisione fatta da testatore. Se i coeredi sono discendenti del defunto (figli, nipoti), o discendenti e coniuge, nell’assegnare a ciascuno la sua porzione si tiene conto delle donazioni che egli abbia ricevuto dal defunto (collazione) La collazione può avvenire in natura: il coerede rende in natura il bene che in vita il defunto gli aveva donato, oppure per imputazione: il coerede trattiene il bene donatogli, ma detrae dalla sua quota ereditaria il valore del bene. La collazione dei beni mobili si fa solo per imputazione.
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