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Privacy - dati personali di Carlo Pandolfini

 

In linea generale chiunque può liberamente raccogliere dati personali riguardanti altri individui, a patto che ne faccia un uso prettamente personale e li gestisca con riservatezza (ad esempio propria agenda telefonica).

 

Nello svolgimento della nostra attività lavorativa invece dobbiamo fare particolare attenzione alla gestione dei dati dei nostri clienti.

La materia è regolamentata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (DLGS n. 196 del 30 giugno 2003), che illustrale finalità civiche principali della normativa che regolamenta la materia: garantire che il trattamento di dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché delle dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Quando trattiamo i dati dei clienti della Banca dobbiamo quindi sapere che non possiamo liberamente disporne e dobbiamo, in particolare, sottostare a degli obblighi informativi (il cliente deve essere informato su quali siano le modalità con cui saranno trattati i dati e per quali scopi). Inoltre il cliente dovrà esprimere per iscritto il proprio consenso al trattamento.

 

Per dati personali si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Per dati sensibili si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Questi dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato (salvo nei casi previsti dall’art. 26, comma 4 del D.Lgs. 196/2003) e previa autorizzazione del Garante.

 

 

Il consenso è quindi valido soltanto se è documentato per iscritto: da qui l’importanza di verificare sempre che il cliente abbia sottoscritto gli appositi moduli d’informativa e consenso Privacy, nella consapevolezza che la legge prevede sanzioni di natura diversa (penale, amministrativa, civile) a carico di chiunque causi un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali.

 

Con riferimento alla possibilità di richiedere l’esibizione di un documento identificativo e farne una fotocopia, la legge prevede che le banche hanno l’obbligo di identificare la clientela chiedendo l’esibizione di un documento di riconoscimento, di cui deve essere acquisita copia fotostatica nel caso si tratti di nuovi clienti; inoltre, sono tenute a rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.

 


 

 
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