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Soggetti fallibili di Carlo Pandolfini

 

 

Tra i punti fondamentali del dlgs. n. 169 del 12 settembre 2007 (riforma legge fallimentare) riveste particolare importanza l’individuazione degli imprenditori soggetti al fallimento.

 

Ai fini dell’individuazione del presupposto soggettivo del fallimento è stato, innanzitutto, eliminato il riferimento alla qualità di piccolo imprenditore.

 

Per una chiara comprensione del nuovo presupposto soggettivo della fallibilità riportiamo l’articolo 1 del decreto legislativo:

  

 

art. 1

 

Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (testo: in vigore dal 01/01/2008)

 

1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

 

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

 

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

 

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

 

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento."

  

 ***

 

L’imprenditore dunque, per sottrarsi a fallimento, non dovrà in nessuno dei singoli esercizi aver superato la soglia degli euro trecentomila di attivo patrimoniale né quella di euro duecentomila di ricavi lordi e dovrà inoltre avere un ammontare di debiti inferiore a euro cinquecentomila.

 

 

Il concetto di imprenditore che esercita un’attività commerciale va desunto dal codice civile e, in particolare, dal combinato disposto dall’art. 2082 C.c., che definisce l’imprenditore come "chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi" e dall’art. 2195 Cod. civ. che indica quali attività sono definibili come commerciali.

  

 

Art. 2082 Imprenditore

 

E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

 

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione

 

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

 

  • un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
  • un'attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).

 

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).

  

***

 

La riforma del 2007 ha cercato di risolvere i contrasti sorti in dottrina e in giurisprudenza relativamente alla individuazione del significato da dare alla nozione di “piccolo imprenditore” non fallibile.  Con la nuova disciplina questi contrasti interpretativi sono venuti meno. Per delimitare l’area dei soggetti esonerati da fallimento vengono indicati direttamente una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

  

Anche l’esercente di una professione intellettuale, se organizzata in forma d’impresa (esempio: farmacista) e se possiede i requisiti dimensionali previsti, risulta quindi fallibile.

 

 

 


 

 

 
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