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Donazione e mutuo di Carlo Pandolfini

  

 

In genere le banche preferiscono non prendere in considerazione la concessione di mutui con ipoteca su immobile oggetto di donazione. Perchè?

 

Innanzitutto è necessario avere ben chiaro il concetto di "eredi legittimari": legittimari sono le persone alle quali è riservata, per legge, una quota dell'asse ereditario (definito come insieme dei beni e diritti appartenuti al defunto, oggetto di successione). Tale quota rappresenta un limite alla libertà di disporre dei propri beni. Essa è riservata per legge ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi e al coniuge. La quota di riserva a disposizione degli eredi legittimari è calcolata in funzione del loro numero e delle varie ipotesi di concorso fra essi.

Se la quota di legittima (detta anche di riserva o indisponibile) risulta lesa a causa delle donazioni o delle disposizioni testamentarie effettuate dal defunto, i legittimari potranno, entro il termine di prescrizione ordinaria decennale, esercitare l'azione di riduzione che, se esperita vittoriosamente, comporterà l'automatica inefficacia della disposizione lesiva.

Orientamenti contrastanti si registrano sia in dottrina sia in giurisprudenza circa il momento in cui comincia a decorrere il termine della prescrizione decennale per l'esercizio dell'azione di riduzione. I primi orientamenti erano favorevoli a considerare come momento iniziale quello corrispondente all'apertura della successione (quindi dalla morte del de cuius), successivamente l'orientamento si è spostato nel senso di considerare come momento iniziale del decorso del termine quello corrispondente alla pubblicazione del testamento (quindi successivo alla morte del de cuius). Su tale punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha risolto i contrasti in materia, ritenendo il momento iniziale del decorso del termine di prescrizione quello corrispondente al momento in cui sorge nel legittimario l'interesse ad agire e, quindi, nel caso di disposizione testamentaria, nel momento in cui l'erede designato dal de cuius accetta l'eredità, mentre, nel caso di donazione, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento dell'apertura della successione (morte del de cuius).

  

All'azione di riduzione seguirà l'azione di restituzione nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva e, in subordine, dei terzi aventi causa. Nel caso in cui l'azione sia esperita contro gli acquirenti aventi causa dai beneficiari (art. 563 c.c.), si provvederà ad agire contro i terzi, agendo dall'ultima alienazione e, se necessario, procedendo a ritroso ai precedenti. È però necessario, prima di agire contro i terzi acquirenti, escutere prima il donatario.
È inoltre consentito al terzo acquirente di liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. 
 
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca.
 
 
E' inoltre importante rilevare che gli immobili non sono suscettibili di riduzione decorsi venti anni dalla relativa trascrizione.
 
 

  

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In sostanza, quando il proprietario di un bene decide di donarlo, i legittimari acquisiscono la facoltà legale di opporsi alla donazione fino ad ottenerne la revoca. In conseguenza di tale annullamento chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità. Anche eventuali acquirenti sopravvenuti sarebbero tenuti alla restituzione dell'immobile e le eventuali ipoteche iscritte successivamente alla donazione perderebbero di efficacia.

Lo stesso problema potrebbe verificarsi in caso di successione in forza di testamento. Quando le volontà del defunto ledono le quote destinate agli eredi cui la legge riserva una quota dell'eredità  essi possono intraprendere l'azione di riduzione.

Nel caso in cui si avesse la certezza dell'assenza di eredi legittimari si potrebbe procedere alla concessione del mutuo ed a costituire ipoteca sul bene senza grosse preoccupazioni. Ora, poiché è materialmente impossibile risalire con certezza a tutti gli eredi legittimari, in genere le banche rifiutano di concedere mutui su immobili che hanno osservato trasferimenti di proprietà a mezzo donazione/testamento.

L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre vent'anni.

Inoltre, il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre dieci anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.

Alcune banche risolvono il problema facendo intervenire il donante in atto quale parte fidejubente. In tal modo gli eventuali eredi che si facessero avanti si troverebbero da un lato a vantare dei diritti rispetto all'immobile dall'altro, a causa della fideiussione, a dover compensare i danni che la loro azione produrrebbe agli acquirenti.


 

 
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