I legittimari di Carlo Pandolfini
I frequenti impropri riferimenti al termine "legittimari" suggeriscono un chiarimento del significato di questo termine, spesso confuso con il termine "eredi legittimi". I legittimari sono coloro ai quali, per legge, è riservata una parte di eredità (art. 536 cc):
Per verificare quale sia la quota che spetta per legge ai legittimari e quale sia la quota disponibile occorre rispondere alle seguenti domande:
Le disposizioni testamentarie non possono ledere i diritti dei legittimari. Questo significa che un genitore, nel testamento, non può disporre a suo piacimento di tutto il patrimonio. Un figlio quindi non può essere diseredato dal genitore. Il patrimonio ereditario è costituito dalla:
L'entità della quota disponibile dipende dal numero e dal tipo di legittimari. A questa disciplina sono soggetti non solo i testamenti, ma anche gli atti di donazione. Se il defunto, tramite donazioni e/o testamento, ha disposto dei suoi beni per un ammontare superiore alla porzione disponibile, i legittimari possono chiedere al magistrato di ridurre le disposizioni testamentarie e/o le donazioni. L'azione di riduzione può essere esercitata entro il termine di 10 anni dal momento dell'apertura della successione.
Gradi di parentela 1° Genitore e figlio
2° Nonno e nipote (figlio di figlio) – Fratello
3° Zio e nipote (figlio di fratello)
4° Primo cugino
5° Secondo cugino – Figlio di primo cugino
6° Figlio di secondo cugino
Eredi legittimi i parenti che ereditano in assenza di testamento (cosiddetti eredi legittimi) sono:
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