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Richiamo di assegno bancario di Carlo Pandolfini

 

 

 

Un’agenzia ci interessa per un assegno bancario da esitare oggi.

Trattasi di un assegno ricevuto a stanze su un conto estinto. L’assegno riporta una firma di traenza sconosciuta e peraltro senza timbro della società cui faceva capo il conto. E’ inoltre pendente una disposizione di richiamo.

Ci viene richiesto se concludere la procedura di richiamo dell’assegno, oppure inviare il titolo con la causale "assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen".

 

 ***

 

Nella fattispecie, l’assegno deve essere restituito (con causale assegno richiamato) alla banca negoziatrice in relazione al “richiamo” da questa operato. Non si procede (ovviamente) al protesto e non si da corso agli adempimenti CAI, atteso che la Filiale non sarebbe in grado di identificare a tale fine il firmatario (ci riferite che la firma è illeggibile e sconosciuta).

Con l’occasione, al fine di dissipare eventuali dubbi per future analoghe insorgenze, si ribadiscono i seguenti punti:

  • il “richiamo”, che è una “invenzione” della prassi bancaria, non costituisce esimente per l’applicabilità della normativa sulla CAI, a fronte dei casi in cui intervenga a valere di un assegno che non sarebbe stato comunque pagato per “mancanza di autorizzazione” o per “mancanza di fondi” (in tale  ultimo caso sul presupposto della sua utile presentazione con riferimento ai relativi termini);
  • la banca trattaria che riceve la richiesta di richiamo dalla banca negoziatrice è tenuta a dare corso al richiamo rispetto al quale non ha alcuna discrezionalità decisionale, atteso che il “richiamo” concreta semplicemente la revoca del mandato all’incasso che il beneficiario del titolo aveva conferito alla  propria banca con la distinta di versamento. 

 

 
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