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CAI - Centrale Allarmi Interbancaria di Carlo Pandolfini

 

Gli archivi informatici

La Banca d’Italia, con Regolamento del 29/01/2002, ha completato la normativa inerente agli aspetti tecnici relativi all’introduzione dell’archivio unico informatico sugli assegni bancari.Gli archivi informatici previsti sono i seguenti:

  • archivio CAPRI, dove sono archiviate le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
  • archivio PASS, dove sono segnalati gli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione. Devono essere segnalati in PASS anche gli assegni denunciati come smarriti/rubati;
  • archivio ASA e ASP, che contiene le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
  • archivio CARTER, dove sono archiviate le generalità del soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento;
  • archivio PROCER, dove sono segnalate le carte  di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo.

 

Conseguenze derivanti dall'iscrizione in CAPRI

L’iscrizione in CAPRI comporta, per la durata dei 6 mesi, i seguenti divieti a carico della banca: 

  • divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto segnalato;

  • divieto di pagare assegni emessi dal soggetto segnalato successivamente alla sua iscrizione in archivio, anche nel caso di disponibilità di fondi.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il proprio correntista venga iscritto nell'archivio ad opera di un altro soggetto segnalante, il trattario dovrà segnalare nello stesso giorno al CAI i moduli di assegni non restituiti dallo stesso correntista.

 

Azioni e tempi previsti per la registrazione nel CAI

Sono due le fattispecie che possono generare l'iniziativa da parte del sistema bancario e postale per la registrazione negli archivi CAI:

1) emissione di assegno senza autorizzazione (rif. art. 9 legge 386/1990): l'iscrizione avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell'assegno per il pagamento;

2) emissione di assegno senza provvista: una volta presentato infruttuosamente il titolo nei tempi previsti dalla Legge sull'Assegno (8 giorni per gli assegni pagati sullo stesso comune di    emissione, 15 giorni per gli altri), indipendentemente dal fatto che si consegni il titolo o meno per il protesto o azione equivalente, la banca provvederà ad inviare il preavviso di revoca. Nel caso in cui successivamente l'assegno non sia pagato entro il termine di 60 giorni dalla scadenza di presentazione del titolo (60+8= 68 giorni dalla data di emissione per gli assegni su piazza, 60+15= 75 giorni dalla data di emissione per gli assegni fuori piazza), la banca dovrà iscrivere il nominativo in CAI.

La presentazione al pagamento presso la banca trattaria fuori dai termini degli 8 e 15 giorni, non consente di ravvisare gli estremi di emissione senza provvista, quindi non fa sorgere a carico della banca trattaria gli obblighi della disciplina sanzionatoria: CAI e comunicazione al Prefetto.

Particolare attenzione deve essere riservata al fatto che non ha nessun valore, a tal riguardo, la non protestabilità inerente la disciplina interbancaria del "Protesto Veloce". In altre parole se viene garantita la presentazione nei termini degli 8/15 giorni ma si è fuori dai termini del protesto veloce, scatta comunque la disciplina sanzionatoria, con relativa iscrizione al CAI.

Nel caso di assegni irregolari per alterazione dell'importo o alterazione della data di emissione, non potendo la banca accertare con sicurezza se il titolo è stato emesso senza provvista e/o entro o fuori termine di presentazione, questa non avrà l'obbligo di attivarsi per l'applicazione della revoca di sistema.

Deve essere sottolineato che il pagamento, entro il termine dei 60 giorni, può essere effettuato:

  • nelle mani del portatore del titolo;

  • presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto;

  • presso la banca trattaria.

 

Il preavviso di revoca

Il preavviso di revoca è previsto per la sola ipotesi di emissione di assegno senza provvista. Tale comunicazione è volta a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio (revoca di sistema e sanzioni amministrative) nonché della possibilità di evitarle attraverso il pagamento tardivo. In altri termini, il trattario è tenuto a comunicare al traente che, alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di idonea prova a garantire il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio informatizzato e che, a partire dalla stessa data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Nel preavviso di revoca il trattario sarà tenuto ad indicare la data dell'eventuale iscrizione in archivio invitando il traente a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

Di fatto il preavviso di revoca viene inviato sia nel caso di assegno consegnato al protesto, sia nel caso di assegni non protestabili.

Quanto alla forma, la comunicazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora venga constatata l'impossibilità di eseguire la comunicazione presso il domicilio del traente, la normativa precisa che essa deve considerarsi come avvenuta.

 

 

Chi segnalare agli archivi CAI

  • nel caso di conto corrente intestato ad una o più persone fisiche deve essere segnalato il nominativo che ha emesso l'assegno (anche nel caso specifico di cointestazione del conto corrente a firma congiunta e sottoscrizione del titolo solo da alcuni intestatari);
  • nel caso di emissione di assegno da parte di un delegato su conto corrente, devono essere segnalati tutti gli intestatari del conto corrente;
  • nel caso in cui il delegato agisca in carenza di poteri deve essere segnalato anch'esso al CAI;
  • nel caso di conto corrente intestato ad un ente, anche privo di personalità giuridica, deve essere segnalata la denominazione o ragione sociale dello stesso ente (ciò solamente nel caso in cui vi sia la spendita del nome dell'ente medesimo).

   

Responsabilità delle banche

L'articolo 35 del D.Lgs. n. 507/1999, prevede che il trattario sia obbligato in solido col traente a pagare gli assegni emessi da quest'ultimo quando ometta o ritardi l'iscrizione nell'archivio CAI o nel caso in cui autorizzi il rilascio di moduli di assegni in favore di un soggetto il cui nominativo risulti iscritto nell'archivio, con il limite di euro 10.329,14 per ogni titolo.

Conseguentemente, il portatore del titolo, sulla base dei principi generali che disciplinano le obbligazioni solidali passive, potrà rivalersi indifferentemente nei confronti del traente o del trattario.

 

Responsabilità penale del dipendente

L'articolo 37 del D.lgs. n. 507/1999 ha modificato l'articolo 125 della Legge Assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), disponendo a carico del dipendente che rilascia i moduli di assegno l'obbligo di verificare, prima del rilascio, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto all'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni. Laddove il dipendente consegni i moduli di assegno a persona iscritta nell'archivio informatizzato sarà punito con la reclusione fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

La fattispecie di reato in questione è punibile solo a titolo di dolo.

 

Comunicazione al prefetto competente

Nell'ipotesi di assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista, il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o la banca trattaria nel caso in cui non sia stato levato il protesto, sono tenuti a trasmettere al prefetto territorialmente competente un'apposita comunicazione per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Nei casi di emissione di assegni senza autorizzazione, si procede a far levare il protesto o ad effettuare la constatazione equivalente e, pertanto, spetterà al pubblico ufficiale inviare il rapporto di accertamento della violazione al prefetto. Tuttavia, nei casi in cui non sia stato levato il protesto in quanto, ad esempio, l'assegno è pervenuto fuori dei termini per il protesto, le banche, nel caso in cui l'assegno sia comunque sanzionabile, sono tenute ad informare direttamente il prefetto procedendo all'immediata segnalazione.

Nell'ipotesi in cui siano stati emessi assegni senza provvista, la banca provvede a comunicare il mancato pagamento al pubblico ufficiale affinché questo levi il protesto o effettui la constatazione equivalente. Di conseguenza, compete al pubblico ufficiale, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.

Tuttavia, nel caso in cui non venga levato il protesto - ad esempio perché sul titolo è stata apposta la clausola "senza spese" o "senza protesto", o non sia stata effettuata la constatazione equivalente, incombe sulla banca l'onere di informare il prefetto, decorso inutilmente il termine di 60 giorni entro i quali è consentito effettuare il pagamento tardivo.


 

 

 

 
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