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Approvo

Pignoramento di Carlo Pandolfini

 

 

(Artt. 491-497 C.P.C.; Artt. 2914 C.C. e ss.)


Atto con cui si avvia l’espropriazione forzata; consta di un'ingiunzione fatta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione. Nel contratto di assicurazione le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923 C.C.).

 

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Nell'ipotesi di notifica di pignoramento il gestore dovrà provvedere ad effettuare le valutazioni del caso. Generalmente il pignoramento produce l'indisponibilità di una certa somma, laddove esistente, del soggetto pignorato. E' importante attivarsi subito col cliente interessato per capire le motivazioni sottostanti l'evento e valutare le eventuali iniziative da intraprendere a presidio del rischio.


 

 
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