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L'espropriazione immobiliare di Carlo Pandolfini

 

 

Il primo passo per avviare la procedura di espropriazione immobiliare è la notifica del titolo esecutivo e del conseguente atto di precetto.
 
Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è quindi il titolo esecutivo, che legittima formalmente il creditore ad esperire la relativa azione esecutiva.
 
Sono esecutivi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.:
  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate (limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l'efficacia esecutiva;
  • gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.
 
Con l'esecuzione o espropriazione forzata il creditore mira a sottrarre coattivamente (spossessare) al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio per convertirli in denaro attraverso la vendita ai pubblici incanti.
 
 
L'ufficiale giudiziario procederà al pignoramento (redigendo l'atto di pignoramento) solo dopo la notifica dell'atto di precetto e decorso il termine per l'adempimento spontaneo in esso indicato (non inferiore a 10 giorni). A tal proposito dovrà avere l'originale notificato del titolo esecutivo e del precetto....
 
Il pignoramento consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i  beni ad esso assoggettati (art. 492 c.p.c.). Tali beni, pur restando di proprietà del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità essendo diretti al soddisfacimento delle pretese del creditore.
Contro gli atti di disposizione materiale intervengono l'istituto della "custodia" e la previsione di sanzioni penali a carico dell'esecutato....
 
Il debitore esecutato potrà evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario il suo credito maggiorato delle spese relative all'esecuzione oppure, chiedere la conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c. (sostituendo le cose pignorate con una somma di denaro di equivalente valore comprensivo di spese - richiesta da proporre in cancelleria prima della disposizione di vendita e la relativa assegnazione).
 
Col pignoramento non avranno effetto, in pregiudizio del creditore procedente e dei creditori intervenuti, i seguenti atti:
  • atti di alienazione dei beni mobili sottoposti al pignoramento, salvo gli effetti del possesso in buona fede dei beni mobili non iscritti in pubblici registri;
  • le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
  • le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto e accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  • le alienazioni di beni mobili che non abbiano data certa;
  • in linea di massima, tutti gli atti dispositivi che non siano stati trascritti anteriormente al pignoramento....
 
 
Il pignoramento andrà trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari....
 
 
L'espropriazione sarà diretta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 484 c.p.c....
 
La sua nomina avviene da parte del Presidente del Tribunale dopo la presentazione del fascicolo a cura del cancelliere....
 
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