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Pignoramento presso terzi di Carlo Pandolfini

 

 

 

Il pignoramento consiste in un atto scritto che l'ufficiale giudiziario pone in essere su istanza del creditore e previa esibizione da parte dello stesso del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati. 

Si parla di "pignoramento presso terzi" quando l’espropriazione abbia ad oggetto crediti del debitore verso terzi ovvero cose del debitore in possesso di terzi (art. 543, comma 1°, c.p.c.).

Alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi la filiale deve immediatamente verificare i rapporti che il cliente intrattiene presso la stessa e, in via cautelativa, apporre un divieto di movimentazione.
Successivamente si dovrà inoltrare l'atto di pignoramento (anticipandolo via fax/mail) all'ufficio preposto che provvederà, dopo le opportune verifiche, a fornire alla filiale le dovute indicazioni e predisporre la dichiarazione del terzo.
 
La dichiarazione del terzo ha la funzione di accertare l’esistenza del credito o del bene presso il terzo, elemento necessario per il perfezionamento del pignoramento presso terzi.
 
L’atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all’espropriazione.
 

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Il pignoramento presso terzi segue una procedura di recupero giudiziale che inizia dalla disponibilità di un titolo esecutivo (fondamento dell'esecuzione forzosa in qualsivoglia forma identificato nel documento che accerta la sussistenza della pretesa di un creditore contro un debitore e impone all'ufficiale giudiziario di realizzare la pretesa nei limiti e nelle forme di legge). In mancanza di idoneo titolo esecutivo (la cambiale conserva efficacia di titolo esecutivo per tre anni dalla scadenza, l’assegno per sei mesi) sarà necessario ottenerlo tramite richiesta al Giudice di emissione di decreto di ingiunzione, notificato entro 60 giorni al debitore il quale potrà proporre opposizione entro 40 giorni.
Il decreto, se non opposto, diviene definitivamente esecutivo.
 
Effettuata la registrazione del decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) è possibile notificare il precetto.
 
Il debitore deve pagare entro 10 giorni, in mancanza è possibile procedere con il pignoramento.
 
Il pignoramento può essere: mobiliare (ha per oggetto beni mobili del debitore), immobiliare (ha per oggetto immobili, appartamenti, terreni ecc), ovvero presso terzi  (ha per oggetto crediti del debitore. danaro presso banche, retribuzioni ecc).
 
Il pignoramento presso terzi, se si è certi del credito del debitore, è molto efficace, non necessita di eccessive spese (tutte recuperabili) e si perfeziona in tempi prevedibili.

 

 
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