La donazione di Carlo Pandolfini
La donazione è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Per la donazione è richiesta, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico. La donazione che ha per oggetto somme di denaro o altre cose mobili di modico valore è valida anche in mancanza dell’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene. Il contratto di donazione è un contratto consensuale, ovvero si perfeziona con il consenso delle parti, in questo caso il trasferimento o la costituzione del diritto è un effetto reale del contratto. La donazione con effetti obbligatori invece è quella con la quale il donante assume una obbligazione verso il donatario. Non è necessariamente donazione ogni atto di liberalità: è donazione solo la liberalità che consiste in un dare o nell’assunzione di una obbligazione di dare. Le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione vengono chiamate liberalità atipiche. Per identificare il concetto di liberalità devono concorrere l’assenza di costrizione e la natura non patrimoniale dell’interesse del disponente. Anche nella donazione, così come nel testamento, è ammesso l’onere. La donazione può essere revocata solo in due casi: per sopravvenienza di figli o di altri discendenti, con azione che deve essere esercitata dal donante e si prescrive in cinque anni; per ingratitudine del donatario. Il donatario non potrà ritenere di avere definitivamente acquisito il diritto donatogli fino a quando non siano trascorsi almeno dieci anni dalla morte del donante, infatti, finché il donante è in vita, il donatario è esposto alla revoca della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli, è, altresì, esposto, finché non sono trascorsi dieci anni dalla morte del donante, all’azione di riduzione dei legittimari del donante.
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