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Comunicare un rifiuto ad una richiesta di affidamento di Carlo Pandolfini

 

Il mancato accoglimento di una richiesta di affidamento deve essere comunicato al cliente quanto prima. Rinviare il problema non porta alcun vantaggio e potrebbe generare false aspettative. La pronta comunicazione dell'esito mette invece il cliente nelle condizioni di cercare altre soluzioni.

E' inoltre utile tener ben presente che l’accesso al credito è regolamentato attentamente dalle autorità di vigilanza.

A questo proposito è utile prendere atto delle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia consultando la circolare n. 229 al seguente link: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/istrvig

 
 
Ecco cosa si legge a proposito di rischio di credito:
 
 
2.1 Rischio di credito
 
Le modalità di gestione del rischio di credito dipendono dalle politiche di erogazione del credito.
Coerentemente con tali politiche, l'alta direzione definisce le metodologie di misurazione del rischio di credito nonché le tecniche di controllo andamentale. Entrambe devono essere conosciute e approvate dal consiglio di amministrazione.
L'intero processo riguardante il credito (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica.
Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (anche consolidati, se disponibili) nonché ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda.
Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi.
Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da una delibera del consiglio di amministrazione. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando cioè il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Gli adempimenti delle unità operative nella fase di monitoraggio del credito erogato devono essere desumibili dalla regolamentazione interna. In particolare, devono essere fissati termini e modalità di intervento in caso di anomalia. I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti anomali, nonché le relative unità responsabili, devono essere fissati con delibera del consiglio di amministrazione, nella quale sono indicate le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. Il consiglio di amministrazione deve essere regolarmente informato sull'andamento dei crediti anomali e delle relative procedure di recupero.
È indispensabile che le banche abbiano in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito.
A tal fine occorre una base informativa continuamente aggiornata dalla quale risultino i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.
Inoltre, il sistema dei controlli deve consentire la valutazione e il monitoraggio dell’esposizione al rischio di credito derivante da operazioni diverse dalla tipica attività di finanziamento. Le banche con una significativa operatività in tali comparti devono poter misurare con la necessaria tempestività il rischio di credito insito in queste attività, in particolare negli strumenti derivati.
 
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