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La novazione di Carlo Pandolfini

 

Nozione (art. 1230 Codice Civile): la novazione si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l’obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La novazione rappresenta una modalità di estinzione delle obbligazioni. L’effetto della novazione è l’estinzione di un’obbligazione, che viene sostituita da un’altra. Dalla transazione novativa nasce una nuova situazione contrattuale, decorrono nuovi ed autonomi termini prescrizionali e decadenziali.

 

In ambito bancario la novazione assume rilevanza in relazione al rischio che una modifica ad un contratto preesistente (ad esempio un adeguamento di una fidejussione, una modifica delle condizioni contrattuali o altre transazioni che non abbiano l’intento di costituire un nuovo contratto, ma di modificare un’obbligazione preesistente senza estinguerla) possa generare effetti novativi, con la conseguenza di estinguere il contratto originario (e con esso tutte le eventuali garanzie reali/personali collegate).

Anche se la transazione novativa presuppone l’elemento soggettivo dell' animus novandi (la volontà di sostituire il contratto originario con uno nuovo deve risultare in maniera non equivoca), la Banca deve porre la massima attenzione nel contrarre atti che possano configurarsi come transazioni novative.

 

In sostanza, se da una parte un accordo novativo potrebbe sanare eventuali patologie (vizi) del rapporto preesistente, dall’altra parte la nascita di una nuova situazione contrattuale potrebbe invece generare nocumento al presidio creditizio della Banca.

 

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Tutte quelle transazioni che potrebbero configurarsi come una novazione devono essere valutate con cautela per gli effetti sottostanti. Se ad esempio sostituisco uno scoperto di conto corrente con un piano di rientro producendo novazione, dovrò riacquisire tutte le garanzie personali/reali concordate nel contratto di fido originario altrimenti, per effetto della novazione, andrebbero perdute.

Con particolare riferimento agli effetti novativi generati dall’acquisizione di una nuova fidejussione in sostituzione di una precedente (quando una modificativa non dovesse essere fattibile) è importante distinguere il caso in cui il garante non sia soggetto fallibile (la novazione non comporterebbe particolari implicazioni per la Banca) dal caso in cui invece il garante sia soggetto fallibile (la nuova garanzia sarebbe soggetta a revocatoria fallimentare a norma di legge).

 

 

 
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