Salute e sicurezza - il preposto di Carlo Pandolfini
L'attuale normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro è condensata nel DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 Aprile 2008 (cosiddetto "Testo Unico della Sicurezza") che si applica a tutte le aziende pubbliche e private.
Il preposto alla sicurezza è quella "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Egli ha l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza da parte dei lavoratori delle misure e procedure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali e riferire ad essi sulle carenze delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro.
All'interno della filiale, in genere, il preposto alla sicurezza è il titolare, il quale ha, pertanto, specifiche responsabilità di:
Articolo 19 Testo Unico (D. Lgs. 81/08) - Obblighi del Preposto: con riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
Spetta al Preposto informare il proprio Dirigente responsabile di casi incidentali e di situazioni di rischio insorte o individuate e non coperte dalle misure di prevenzione e protezione in atto.
L'Art. 56 del D. Lgs. 81/08 sanziona le violazioni degli obblighi previsti a carico del Preposto dall'Art. 19 con arresto/ammenda.
GIURISPRUDENZA
Cassazione Penale, 26 giugno 1996:
“Il Preposto ha il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.
E' tenuto a collaborare con l'imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro”.
Cassazione Penale, sez. III, 27 gennaio 1999:
“Il Preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari - E’ responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività lavorativa - Rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti - Vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali - Verifica se, nelle fasi lavorative, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele - Deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.”
CODICE PENALE
Art. 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
“Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”
Art. 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.
Art. 589 – Omicidio colposo
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”
Art. 590 – Lesioni personali colpose (stralcio)
“Chiunque cagiona ad altri, per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €. 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €. 123 a €. 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €. 309 a €. 1.239.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da €. 247 a €. 619; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a 2 anni o della multa da €. 619 a €. 1.239”.
CODICE CIVILE
Art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
STATUTO DEI LAVORATORI
Art. 9 – Tutela della salute e dell'integrità fisica
“I Lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.”
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Di seguito si evidenziano i principali adempimenti e responsabilità del preposto alla sicurezza:
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