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Salute e sicurezza - il preposto di Carlo Pandolfini

 

 

L'attuale normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro è condensata nel  DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 Aprile 2008  (cosiddetto "Testo Unico della Sicurezza") che si applica a tutte le aziende pubbliche e private.

 

 

 

Il preposto alla sicurezza è quella "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Egli ha l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza da parte dei lavoratori delle misure e procedure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali e riferire ad essi sulle carenze delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro.

 

 

 

All'interno della filiale, in genere, il preposto alla sicurezza è il titolare, il quale ha, pertanto, specifiche responsabilità di:

 

  • supervisione;
  • controllo;
  • segnalazione.

 

Articolo 19 Testo Unico (D. Lgs. 81/08) - Obblighi del Preposto: con riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

 

  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  7. frequentare appositi corsi di formazione.

 

 

Spetta al Preposto informare il proprio Dirigente responsabile di casi incidentali e di situazioni di rischio insorte o individuate e non coperte dalle misure di prevenzione e protezione in atto.

 

 

L'Art. 56 del D. Lgs. 81/08 sanziona le violazioni degli obblighi previsti a carico del Preposto dall'Art. 19 con arresto/ammenda.

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 

Cassazione Penale, 26 giugno 1996:  

 

 

Il Preposto ha il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

 

E' tenuto a collaborare con l'imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro.

 

Cassazione Penale, sez. III, 27 gennaio 1999:

 

Il Preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari - Eresponsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività lavorativa - Rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti - Vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali - Verifica se, nelle fasi lavorative, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele - Deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.

 

 
 

CODICE PENALE

 

Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

 

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

 

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

 

Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

 

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.

 

Art. 589 Omicidio colposo

 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

 

Art. 590 Lesioni personali colpose (stralcio)

 

Chiunque cagiona ad altri, per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €. 309.

 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €. 123 a €. 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €. 309 a €. 1.239.

 

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da €. 247 a €. 619; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a 2 anni o della multa da €. 619 a €. 1.239.

 

 

 

 

CODICE CIVILE

 

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro

 

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

 

 

STATUTO DEI LAVORATORI

 

Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica

 

I Lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare lapplicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, lelaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

 

 

 

***

 

Di seguito si evidenziano i principali adempimenti e responsabilità del preposto alla sicurezza:

 

  • verifiche di normale praticabilità e regolare manutenzione e pulizia dei luoghi di lavoro;

  • controllo presenza di corretta segnaletica sui luoghi di lavoro, in particolare per l’emergenza e le vie di fuga;

  • integrità e funzionalità degli impianti di aerazione, condizionamento e illuminazione;

  • controllo presenza e funzionalità dei presidi antincendio e verifica di conoscenza delle procedure di emergenza da parte dei Lavoratori;

  • controllo presenza delle cassette di pronto soccorso e relative dotazioni;

  • verifica di presenza del personale incaricato, secondo procedure aziendali, della gestione dell’emergenza e del pronto soccorso;

  • gestione (in coordinamento con il Dirigente responsabile e con supporto del Medico Competente) della tutela della salute delle Lavoratrici in stato di gravidanza;

  • rappresentazione al dirigente responsabile (per iscritto) delle situazioni che possano rappresentare un rischio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori. 


 

 
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