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Il pagamento di un assegno per procura di Carlo Pandolfini

  

 

 

 

Un avvocato si presenta allo sportello chiedendoci di cambiare un assegno tratto da un nostro correntista a favore di un residente all'estero non censito dalla nostra banca.

 

Poiché il beneficiario dell'assegno vive all'estero e non può provvedere personalmente alla riscossione dell’assegno, l’avvocato si è informato da un notaio del paese estero il quale che gli ha detto che per poter procedere al cambio  presso il nostro sportello è sufficiente una procura notarile redatta da notaio del paese estero con un'apostille che la rende valida per tutta la Comunità Europea. L’avvocato prima di procedere alla redazione della procura vuole avere la certezza che possiamo effettuare il cambio e sapere precisamente cosa vogliamo sia scritto in procura.

 

Qualora tutto ciò sia possibile l’operazione contabile coma va impostata? Il cambio va fatto come se l’assegno fosse intestato all’avvocato? Chi dobbiamo censire e a chi va associata l’operazione? Quale documentazione va acquisita? La procura deve essere registrata anche in Italia?

 

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La procura rilasciata da notaio estero e munita di apostille è sufficiente per cambiare l’assegno in questione. La procura speciale dovrà contenere espressamente la facoltà per il procuratore di apporre la firma di girata per conto del mandante nonché il potere di incassare il relativo importo facciale. Accanto alle sottoscrizioni dovrà essere apposta la clausola “per procura presente in atti”. Il cambio sarà riferito sempre all’intestatario dell’assegno, ma dovrà essere censito il procuratore il quale figurerà come soggetto che esegue l’operazione de qua.

 


 

 

 

 

 

 
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