L'accesso ai dati del defunto di Carlo Pandolfini
Ai sensi dell’art. 9 del Codice della Privacy il diritto di accesso ai dati dei defunti (inclusi i rapporti bancari e finanziari) può essere esercitato da “chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Di conseguenza, la banca è tenuta a comunicare a tali soggetti, in modo chiaro e comprensibile, le informazioni relative alla consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti a depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto. Salvo che ricorra un’ipotesi di cointestazione con il defunto, non devono, invece, essere comunicate le informazioni riferite a terzi (ad esempio, il nome del percettore del saldo di deposito) né l’identità della persona delegata a compiere determinate operazioni bancarie per conto del medesimo.
Anche il Testo Unico Bancario, all'art. 119 punto 4, prevede che l'erede possa richiedere, a proprie spese, copia della documentazione bancaria: Art. 119 - (Comunicazioni periodiche alla clientela)
*** Gli eredi o, se previsto, l'esecutore testamentario, possono richiedere alla Banca documenti, estratti, contabili riferiti anche a periodi precedenti l'apertura della successione.
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