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Apertura conto corrente a condominio di Carlo Pandolfini

 

 

 

Si richiede parere legale in merito alla facoltà di un amministratore di condominio di richiedere l'apertura di un conto corrente sulla base del verbale di nomina di amministratore, senza una specifica delibera di apertura di conto corrente bancario.

 

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Il Codice Civile non dà chiare disposizioni in ordine ai conti correnti accesi da un amministratore di condominio. Si limita invece ad affermare - art. 1130 C.C. -  che al termine di ogni anno l’amministratore deve rendere il conto della sua gestione all’assemblea e che l’Autorità Giudiziaria può revocare l’incarico se per due anni non presenti il conto della gestione.

E’ opinione comune, quindi, che l’Ordinamento Giuridico consenta una certa autonomia all’amministratore sulle modalità di gestione, accordando a quest’ultimo la facoltà  di esercitare una detenzione non qualificata del denaro affidatogli dai condomini, che ne restano, comunque,  proprietari.

Ad ogni buon conto, pur essendo convinzione diffusa che l’amministratore possa aprire un conto corrente intestato collettivamente al condominio è opportuno che tale operazione sia decisa dall’assemblea, al fine di evitare ogni forma di contestazione da parte dei condomini che non hanno autorizzato l’apertura, in particolare in ordine alle spese, ai  tassi applicati ed alle commissioni vantati dalla banca nella gestione del rapporto.

Di conseguenza pur non essendo specificamente vietata dalla legge, la scelta di tali aperture, senza una delibera condominiale che l’autorizzi,  dovrà essere valutata sulla base di una accurata analisi degli elementi di opportunità e di rischio che caratterizzano l’operazione, tenendo conto che la sottoscrizione di un impegno da parte dell’amministratore di far autorizzare l’apertura non può essere considerata risolutiva, in quanto tale manifestazione di volontà non è vincolante nei confronti dei condomini, i quali conservano il potere di disattendere tale decisione.


 
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