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Diffida operatività dell'amministratore da parte dei condomini di Carlo Pandolfini

 

 

 

Alcuni condomini ci diffidano dal dare corso a qualunque operatività sul conto corrente intestato al condominio disposta dall'amministratore. Si richiede parere legale sul corretto atteggiamento da seguire.

 

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L’art. 1129 del Codice Civile recita "la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”.

 

Pertanto, nel caso di specie, sarebbe opportuno porre un blocco cautelativo sul conto corrente, permettendo solo accrediti o pagamenti urgenti indifferibili che se non effettuati, potrebbero procurare un danno al condominio (es. bollette scadute)  e invitare, prontamente,  i condomini a deliberare  la revoca dell’amministratore oppure a presentare un ricorso all’autorità giudiziaria.


 

 

 

 

 
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