I pagamenti effettuati dal terzo fidejussore di Carlo Pandolfini
Il pagamento effettuato dal terzo fidejussore non è revocabile, quando risulti che il terzo abbia effettuato il pagamento con somme proprie (non con fondi riconducibili alla società) e senza alcun animo di rivalsa nei confronti del debitore principale. In questo caso, infatti, il pagamento è effettuato dal garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di garanzia - che è un’obbligazione autonoma - al fine di evitare le conseguenze cui resterebbe esposto nel caso di inadempimento del debitore principale. Tale circostanza, unitamente al fatto che il terzo non agisca poi nei confronti del debitore principale per la restituzione delle somme pagate, fa sì che non vi sia in alcun modo lesione della par condicio creditorum. Nella escussione della garanzia personale è importante, dopo aver provveduto ad effettuare la formale revoca dell’apertura di credito garantita, avere cura di effettuare l’accredito in modo tale che sia chiaro che si tratta di formale escussione di una garanzia personale. In particolare, il bonifico che il garante effettuerà a titolo di escussione della garanzia dovrà riportare una causale di questo tipo: “versamento effettuato nella qualità di garante senza animo di rivalsa”. Dopo aver realizzato la garanzia è consigliabile inoltrare al solo fidejussore una specifica comunicazione di escussione della garanzia. Per evitare rischi di contestazioni di ordine legale talvolta si preferisce (per i pegni in particolare) gestire l’escussione previa revoca fidi, chiusura dei conti correnti e costituzione in mora del debitore e dei garanti: iniziative necessarie per rendere liquido ed esigibile il credito e preliminari all’escussione delle garanzie esistenti (cosiddetta gestione “a conti chiusi”).
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