Manovra Finanziaria - nuova soglia antiriciclaggio di Carlo Pandolfini

 

 

Il D.L. n. 201 del 06/12/2011 – "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici" stabilisce che è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro.

In particolare è fatto obbligo, per  gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità:  

   

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Il cliente ha la libertà di prelevare contanti allo sportello. Non sono quindi vietati o limitati prelevamenti dal proprio conto per importi anche superiori a 1.000 euro. L’eventuale prelevamento di contante dal conto, ove ritenuto necessario ed in relazione al profilo del cliente interessato, potrà comunque essere oggetto di segnalazione.

E' importante sapere che la normativa in materia considera il prelievo superiore ai 15mila euro (anche attraverso operazioni frazionate) di per sé inquadrabile nell'ambito delle operazioni sospette, per le quali cioè deve essere valutata la segnalazione.