Apertura conto corrente a minore e versamento assegno bancario non trasferibile di Carlo Pandolfini

 

 

 

Un cliente manifesta l'esigenza di aprire un rapporto di conto corrente al figlio, minorenne, per il successivo versamento di un assegno bancario non trasferibile intestato al figlio stesso.
Si chiede quale sia la prassi da seguire per la corretta esecuzione dell'operazione, con particolare riferimento alle cautele da adottare nell'apertura dei rapporti di specie

 

- Riferimenti normativi: art. 316 codice civile e seguenti


L'art. 316 del codice civile attribuisce ai genitori l'esercizio della potestà sul figlio sino all'età maggiore o alla emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

L'art. 320 (rappresentanza e amministrazione) attribuisce ai genitori congiuntamente, o a quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, la rappresentanza dei figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

 

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Per l'apertura del rapporto è pertanto consigliabile farsi consegnare dal genitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evinca chi eserciti la potestà genitoriale.
L’assegno può essere versato sul conto corrente intestato al minore, ma, chiaramente, dovrà essere girato dal genitore che esercita la potestà (se congiunta da entrambi i genitori).

E' da tenere presente che nei casi di specie dobbiamo riferirsi alla normativa interna dell'Istituto. Per l'apertura di un libretto di deposito a risparmio nominativo intestato a minore su cui vengono effettuati versamenti e prelievi di piccoli importi potrà bastare l'esercizio della potestà genitoria; per altri atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione la banca dovrà pretendere l'autorizzazione del giudice tutelare.