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Mutuo ipotecario a copertura di scoperto in conto corrente - implicazioni legali di Carlo Pandolfini

 

 

 

Nel valutare l’opportunità di procedere alla conversione di uno scoperto di conto corrente in mutuo ipotecario (Società a Responsabilità Limitata – importo mutuo pari allo scoperto di conto corrente senza liquidità aggiuntiva – immobile oggetto d’ipoteca di proprietà della SRL) Vi preghiamo di fornirci indicazioni circa le relative implicazioni di natura legale.

 

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La scelta di procedere alla conversione di uno scoperto di conto corrente in mutuo ipotecario comporta i seguenti rischi per la banca, qualora la società venisse assoggettata a procedura concorsuale:

  1. Rischio di revocatoria della garanzia ipotecaria. Tale rischio è presente in quanto si presume che la banca con l’acquisizione della garanzia ipotecaria violi la par conditio creditiorum sostituendo un credito chirografario con un credito ipotecario ed acquisendo così un diritto di prelazione rispetto agli altri crediti che non avrebbero la possibilità di soddisfarsi equamente su quel bene (art. 67 1° comma n. 3);
  2. Rischio di revocatoria della somma erogata. La stipula del mutuo comporterebbe il versamento della somma erogata sul conto corrente del cliente azzerandone l'esposizione. Tale versamento potrebbe essere assoggettato anch'esso a revocatoria in quanto ai sensi dell'art. 67 L.F. 3° comma lett. b) sono soggette all'azione revocatoria le rimesse effettuate su un conto che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del fallito;
  3. Rischio di responsabilità penale per bancarotta preferenziale. Il concorso di bancarotta preferenziale potrebbe essere ascritto al rappresentante legale della società e al funzionario di banca che abbia consentito all'operazione. La fattispecie che fa sorgere la responsabilità consiste nella concessione di mutui, nonostante la consapevolezza dello stato di decozione con simultanea costituzione di garanzia, in parte finalizzati a ripianare i saldi negativi dei rapporti intrattenuti dalla società con la banca mutuante. Precedente giurisprudenziale è la sentenza della Cassazione Penale sez. V, n. 2126/00.

 
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