Il titolare effettivo di Carlo Pandolfini

 

Il titolare effettivo di un rapporto bancario è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il rapporto stesso.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni, tra i vari adempimenti a carico degli intermediari finanziari, prevede l’obbligo di adeguata verifica della clientela, che consiste nelle seguenti attività:

 

 

Il titolare effettivo è:

In caso di cointestazione la richiesta di dichiarazione deve essere raccolta per ogni singolo cointestatario.

In base al quadro normativo prospettato dal Decreto si riepilogano in seguito ulteriori considerazioni:

I) qualora non esista un titolare effettivo che detenga la partecipazione o il diritto di voto nella misura indicata (più del 25%), perché:

deve essere acquisita esplicita dichiarazione in tal senso all'interno del questionario ex art. 21. In particolare, nei casi della specie, nella documentazione acquisita a corredo, deve essere tracciata la catena di partecipazioni per evidenziare che il soggetto finale non rientra nel concetto di titolare effettivo.

II) Nell'ipotesi in cui non risulti possibile accertare l'esistenza o l'identità del titolare effettivo, perché:

la normativa prevede che non si possa instaurare il rapporto o eseguire l'operazione rilevante o continuare a mantenere il rapporto già esistente. In ogni caso la Banca deve acquisire una dichiarazione in tal senso da parte del cliente che le consentirà di avere un riscontro firmato sulla non sussistenza o non conoscenza del titolare effettivo o dei suoi dati identificativi.

III) Anche quando il cliente dichiara il titolare effettivo, rimane ferma la necessità per la Banca di fare ricorso a verifiche dirette qualora si configuri un rischio elevato in relazione al cliente o all'operatività richiesta.