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Riscontro a richiesta di copia documenti non rintracciati negli archivi della Banca di Carlo Pandolfini

 

 

L’art. 119 quarto comma del Testo Unico Bancario dispone che il cliente ha diritto di chiedere (e ottenere) la documentazione attinente ai rapporti dallo stesso intrattenuti presso l’intermediario. La Banca deve adempiere entro 90 giorni dalla richiesta, col diritto alla ripetizione delle spese sostenute.

 

Sembrerebbero invece non esistere, allo stato attuale, soluzioni giuridiche che regolamentino la carenza di documentazione contrattuale richiesta dal cliente.

 

Sarà comunque importante fornire riscontro scritto, comunicando l’esito delle nostre ricerche:

In relazione alla Sua del … con la quale ci ha richiesto copia della documentazione in nostro possesso, Le rimettiamo quanto al momento è stato rinvenuto presso i nostri archivi.

 

Nel caso in cui, dopo ricerche approfondite, non si dovesse riuscire a trovare la documentazione richiesta, dovremo valutare un riscontro di questo tipo:

In relazione alla Sua del … con la quale ci ha richiesto copia della documentazione in nostro possesso, Le significhiamo che al momento non è stato possibile rintracciare la ridetta documentazione presso i nostri archivi.

 

E’ importante avere la consapevolezza che, in caso di mancato rinvenimento di documentazione contrattuale, la Banca, se chiamata in giudizio, potrebbe soccombere. La legge prescrive infatti che tutti i contratti bancari debbano rivestire necessariamente la forma scritta. 

 


 

 
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