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Ricorso abusivo al credito e concessione abusiva del credito di Carlo Pandolfini

 

 

Art. 218 Legge fallimentare:

gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni … … …

 

E’ chiaro: chi ha la responsabilità di gestione dell’impresa non può continuare a ricorrere al credito mantenendo in vita un’azienda di fatto già insolvente.

 

Ma attenzione: anche la banca che continua a sostenere finanziariamente un’azienda già in stato d’insolvenza è chiamata a rispondere del proprio operato.

Recenti sentenze confermano la legittimazione del Curatore fallimentare ad agire anche nei confronti della Banca, come terzo responsabile del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della società fallita.

 

E’ quindi errato sostenere che l’attività di concessione dei finanziamenti non sia mai di per sé abusiva. Il pregiudizio arrecato dalla concessione del credito da parte di un finanziatore non si può infatti escludere a priori là dove si consideri che le Banche sono tenute ad operare con la diligenza tipica dell’imprenditore bancario, connotata da professionalità ed elevata specializzazione della funzione svolta.

In particolare, tutte le Banche sono tenute ad effettuare un’attività istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento, che consiste nell’acquisizione di tutta la documentazione necessaria ad effettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio, sia sotto il profilo patrimoniale che reddituale, in modo da giungere ad una corretta determinazione del rischio assunto.

 

Una condotta di concessione di credito ‘avventata o comunque imprudente’ da parte della Banca deve configurarsi come concorrente al comportamento illecito posto in essere dagli amministratori che hanno richiesto il credito in nome e per conto di una società che verteva già aveva già in una situazione di insolvenza.

 

 


 

 
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